La giustizia

 

La Repubblica, sabato 21 luglio 2001

G8, tragedia a Genova - Carabiniere spara, ucciso un ragazzo. Città sconvolta dagli scontri. La vittima è uno squatter italiano di 23 anni. Interrogato il militare: "l'ho fatto perchè ero in pericolo".

 

La Repubblica, martedì 3 dicembre 2002

"G8, il caso Giuliani è da archiviare". Il pm di Genova ai giudici: Placanica sparò per legittima difesa e chiede di archiviare l'inchiesta. Cinquecento giorni dopo restano tre soli imputati, per la tragedia di piazza Alimonta: sono i no-global riconosciuti intorno alla jeep ...

Vogliamo un processo così non può finire.

 

La Repubblica, domenica 30 marzo 2003

Milano - Le immagini del filmato girato da un videoamatore la notte di domenica del 16 dal balcone dello stabile affacciato sul pronto soccorso dell'ospedale San Paolo ... La sequenza - pubblicata sabato in anteprima da Repubblica e sulla quale si sta già indagando - documenta il pestaggio di un giovane del centro sociale Orso da parte di un carabiniere e di un agente di polizia. Polizia e carabinieri si difendono dopo il filmato sul pestaggio.

 

La Repubblica, martedì 13 gennaio 2004

Roma - Scontri per il vertice europeo arrestati dodici disobbedienti. I tafferugli con la polizia il 4 ottobre scorso all'Eur. Nell'ordinanza di custodia il Gip Maria Finiti parla di "una precisa e preordinata strategia criminale"

 

Il Corriere della sera, domenica 18 luglio 2004

Sentenza della Corte di Cassazione - Vietate le chiamate a fini personali dall'ufficio

Secondo quanto si legge nella testo della decisione non ha importanza il carattere momentaneo delle chiamate.

ROMA - La Corte di Cassazione restringe ancora di più le possibilità di utilizzare il telefono dell'ufficio per chiamate private. E, con la sentenza 31424, intima lo stop anche della chiamata personale lampo dal posto di lavoro. Non importa se si fa un "uso momentaneo" del telefono dell'ufficio dal momento che "le energie in questione non sono immediatamente restituibili".

IL CASO - A fare le spese della sentenza della Sesta sezione penale, un impiegato della scuola materna comunale San Giuseppe di Trento nei confronti del quale è stata resa definitiva la condanna a dieci mesi di reclusione, con applicazione della interdizione dai pubblici uffici per un anno e concessione della sospensione condizionale della pena.

Convinto che una chiamata lampo ogni tanto a casa non gli avrebbe portato nessun guaio con la legge, l'impiegato nel 2000, al termine dell'orario di lavoro, aveva fatto alcune chiamate brevi private finché qualcuno se ne è accorto e ha denunciato il fatto.

IN TRIBUNALE - Dalla scuola, la vicenda è finita in un'aula di Tribunale dove il gup di Trento, nel novembre del 2001, condannava l'impiegato a tre mesi di reclusione, pena sostituita con 3.500 euro di multa.

Una decisione parzialmente condivisa dai giudici della Corte d'Appello di Trento che, nel gennaio 2003, pur ravvisando la "indebita appropriazione delle energie di impulso elettrico della P.A.", ritenevano di poter concedere "l'attenuante del danno patrimoniale di specialità" in relazione al fatto che le chiamate fatte erano state "molto brevi".

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - Una condanna ingiusta secondo l'imputato che ha protestato in Cassazione. Ma per la Suprema Corte la brevità della chiamata non ha alcuna importanza. Scrive il relatore Arturo Cortese che "ai fini della conversazione viene sicuramente impiegata energia elettrica fornita dal gestore al titolare dell'utenza" perciò "quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio disponendo, per ragioni dell'ufficio o del servizio, dell'utenza telefonica intestata all'Amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate di interesse personale, egli non fa un uso indebito dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, ma si appropria delle energie, necessarie a tale uso, messe dal gestore a disposizione della P.A.".

Energie, sottolinea la Suprema Corte, che "non sono immediatamente restituibili e lo stesso eventuale rimborso delle somme spese dalla P.A. per l'illegittimo utilizzo del telefono non potrebbe valere che come mero ristoro del danno arrecato".

 

Il caso Parmalat e non solo

...